IL RISPARMIO ENERGETICO DI OGNI STRUTTURAIL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Negli ultimi anni è aumenta notevolmente la richiesta di servizi e pratiche amministrative inerenti al rendimento energetico degli edifici. Un cambiamento dovuto alle nuove normative europee, sempre più attente alla qualità della vita delle persone, al confort, al benessere, all’inquinamento, all’ambiente, al risparmio dei costi e dalla conseguente richiesta di un mercato immobiliare sempre più esigente, verso l’utilizzo razionale di energia e l’impiego di fonti rinnovabili.
Ogni progetto viene studiato per raggiungere la massima efficienza degli impianti considerando in ogni struttura:
- gli interventi sull’involucro edilizio (tetti e pareti) rivolto alla limitazione delle dispersioni termiche
- l’utilizzo di impianti ad elevate prestazioni e la relativa ottimizzazione dei consumi (pannelli radianti a pavimento, pompa di calore ad alta efficienza o caldaie a condensazione)
- la generazione di calore necessaria per l’acqua calda sanitaria impiegando fonti rinnovabili come i pannelli solari termici,
- la produzione di elettricità con pannelli fotovoltaici.
IL PIANO ENERGETICO NAZIONALEIL DECRETO LEGISLATIVO - LEGGE 10/91
La legge n. 10 del 09/01/1991 nasce con l’intento di ottimizzare il consumo dell’energia utilizzata per il riscaldamento e regolamentare il settore termotecnico; indica gli obblighi di contenimento energetico, che devono essere verificati da appositi calcoli da rispettare durante le fasi di realizzazione di un nuovo edificio o di un’importante ristrutturazione.
Ogni progettista, nell’ambito delle rispettive competenze (impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), inserisce i calcoli e le verifiche previste dalla legge nella relazione tecnica di progetto assicurando il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici. Tale relazione, va depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di un titolo abilitativo.
Con il recente aggiornamento del Decreto Legislativo sono stati definiti nuovi piani di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto in funzione alle diverse tipologie di lavori. Nello specifico, vengono suddivisi e identificati 3 tipologie d’intervento:
- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica e con un fabbisogno energetico molto basso, o quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, prodotta in loco o nelle vicinanze.
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello di costruzioni esistenti con un miglioramento dell’involucro edilizio e di impianti termici.
- Ristrutturazione o risanamento conservativo di impianti tecnici con un proprio consumo energetico in fase di lavori di manutenzione ordinari o straordinari
I modelli con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:
- informazioni generali
- fattori tipologici dell’edificio
- parametri climatici della località
- dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
- dati relativi agli impianti (impianti termici, fotovoltaici, solari termici, di illuminazione, ecc.)
- principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambio d’aria, indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione)
- elementi specifici che motivano deroghe a norme vigenti
ESAMINIAMO OGNI EDIFICIO PER UNA CORRETTA CERTIFICAZIONE
Il documento regionale che attesta gli indici di prestazione energetica, anche più comunemente chiamato Ape è indispensabile ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio ed è inoltre obbligatorio per gli annunci immobiliari.
Redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo dell’immobile, consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.
Per conservarne la validità dei 10 anni è obbligatorio garantire i controlli degli impianti meccanici e nello specifico della caldaia previsti dalla legge.
L’attestato di prestazione energetica non va confuso con l’attestato di qualificazione energetica (AQE), un documento richiesto dal comune dell’edificio edilizio, solamente in fase di fine lavori, redatto da un professionista abilitato come il progettista o il direttore dei lavori, il quale non prevede l’assegnazione di una classe energetica.
Il nostro studio di progettazione termotecnica lavora quotidianamente con software appositi e specifiche procedure di calcolo per fornire valutazioni dettagliate sul risparmio energetico di ogni singola struttura edilizia.